Articolo abrogato dall'art. 4, comma 3, lettera f) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164(0)
[Insieme con la nota d'iscrizione a ruolo la parte deve consegnare al cancelliere il proprio fascicolo. Esso è custodito in unica cartella col fascicolo d'ufficio che il cancelliere forma a norma dell'articolo 168 secondo comma del codice.
Nella stessa cartella sono custoditi i fascicoli delle parti che si costituiscono successivamente.]
Note
(0)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".