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Articolo 69 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Determinazione delle udienze di prima comparizione

Dispositivo dell'art. 69 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Il decreto del presidente del tribunale, che stabilisce, a norma del secondo comma dell'articolo 163 del codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d'udienza del tribunale entro il 30 novembre di ogni anno e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce.

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