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Articolo 63 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Giudice decidente

Dispositivo dell'art. 63 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

La causa deve essere decisa dal conciliatore che ha proceduto all'istruzione, salvo che sia stato sostituito a norma dell'articolo 174 del codice.

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