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Articolo 56 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Designazione del giudice per ciascuna causa

Dispositivo dell'art. 56 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Dopo il deposito dell'atto introduttivo del giudizio a norma dell'articolo 319 del codice, il capo dell'ufficio del giudice di pace designa il magistrato che viene incaricato dell'istruzione della causa(1).

[COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164](1)

Note

(1) Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 4, comma 3, lettera a)) la modifica dell'art. 56, comma 1 e l'abrogazione del comma 2 dell'art. 56. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

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