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Articolo 30 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Registri di cancelleria del tribunale

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 30 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Articolo abrogato dalla L. 2 dicembre 1991, n. 399.

[Il cancelliere della pretura deve tenere i seguenti registri:

  1. 1) ruolo generale degli affari contenziosi civili;
  2. 2) rubrica alfabetica generale degli affari contenziosi civili;
  3. 3) ruolo per ogni giudice istruttore delle cause a lui assegnate;
  4. 4) ruolo delle udienze per ciascun giudice istruttore, nel quale sono segnate le cause trattate in ogni udienza. Il ruolo č sottoscritto per ogni udienza dal giudice istruttore e dal cancelliere;
  5. 5) ruolo di udienza per ciascuna sezione, nel quale sono segnate le cause portate alla discussione davanti alla sezione e riportati le dichiarazioni delle parti e i provvedimenti relativi all'udienza. Il ruolo č sottoscritto per ogni udienza dal presidente e dal cancelliere;
  6. 6) ruolo generale degli affari da trattarsi in camera di consiglio;
  7. 7) rubrica alfabetica generale degli affari da trattarsi in camera di consiglio;
  8. 8) ruolo generale delle esecuzioni;
  9. 9) rubrica alfabetica generale delle esecuzioni;
  10. 10) registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali;
  11. 11) registro repertorio degli atti soggetti a registrazione;
  12. 12) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale;
  13. 13) registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito;
  14. 14) registro di carico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'articolo 38 contenente per ogni affare la riproduzione del foglio apposito incluso nel fascicolo d'ufficio;
  15. 15) registro di scarico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'articolo 38;
  16. 16) registro degli incarichi conferiti e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici.

Tutti i registri prima di essere posti in uso debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, tranne quelli indicati nei numeri 12 e 13, i quali debbono essere numerati e vidimati dal procuratore del Re Imperatore o da un sostituto da lui delegato. Deve essere notato in tutte lettere nell'ultimo il numero dei mezzi fogli di cui č composto il registro.]

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