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Articolo 8 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Revisione dell'albo

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 8 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

[L'albo è permanente. Esso è riveduto ogni biennio dal comitato previsto nell'articolo 5.

Il primo presidente della corte d'appello invita i consigli provinciali delle corporazioni a fare le loro proposte, e quindi il comitato procede alla revisione, iscrivendo i nuovi proposti ed eliminando gli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo precedente o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.]

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