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Articolo 10 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Composizione del collegio giudicante

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 10 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

[Per ogni causa il primo presidente designa con decreto a comporre il collegio giudicante due esperti scelti nel ruolo di cui all'articolo precedente, salvo che per motivi eccezionali debba fare la scelta fuori del ruolo tra gli iscritti nell'albo.

Il cancelliere dà comunicazione del decreto ai designati e li invita a presentarsi davanti al presidente della magistratura del lavoro nel giorno e nel luogo da questo fissati.]

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