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Articolo 12 quinquies Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Domande di iscrizione

Dispositivo dell'art. 12 quinquies Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(1)Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco devono presentare domanda al presidente del tribunale, corredata dai seguenti documenti:

  1. 1) estratto dell'atto di nascita;
  2. 2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
  3. 3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
  4. 4) attestazione rilasciata dall'associazione professionale ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4; 5) i titoli e i documenti che l'aspirante intende allegare per dimostrare la sua formazione e specifica competenza.

Il presidente procede ai sensi dell'articolo 17.

Note

(1) Articolo inserito dall'art. 4, comma 1 del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, c.d. riforma Cartabia ("Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata"). Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 9) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023".

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