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Articolo 13 Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale

(D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Atto di accertamento con adesione, adempimenti successivi e definizione

Dispositivo dell'art. 13 Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale

1. La definizione si perfeziona secondo quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione è effettuato presso l'ufficio del registro.

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