Articolo abrogato dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
[1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:
- a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'associazione;
- b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalitą generali perseguite dall'associazione;
- c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalitą di cui alla lettera b).
2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresģ ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.]