[1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla societą concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilitą sociale ricevuti dall'Osservatorio.
2. All'articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: "alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute," sono inserite le seguenti: "alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,".]