[1. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato designano dieci membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative.
2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, č sostituito dal seguente: "Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro č composto di esperti, rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di centoventuno, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:".
3. All'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 936 del 1986, dopo il numero I), č inserito il seguente: "I-bis) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato dei quali, rispettivamente, cinque designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e cinque designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato;".
4. All'articolo 4 della citata legge n. 936 del 1986, dopo il comma 2 č inserito il seguente: "2-bis. I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri".
5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo č autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni per il 2000 e di lire 482 milioni annue a decorrere dal 2001.]