1. La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autoritā straniere o di altri atti provenienti da uno Stato estero č autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire.
2. La notificazione richiesta in via diplomatica č eseguita, a cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto.
3. La notificazione avviene secondo le modalitā previste dalla legge italiana. Tuttavia si osservano le modalitā richieste dall'autoritā straniera in quanto compatibili con i principi dell'ordinamento italiano. In ogni caso l'atto puō essere consegnato, da chi procede alla notificazione, al destinatario che lo accetti volontariamente.