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Articolo 40 bis Decreto "Sostegni"

(D.L. 22 marzo 2021, n. 41)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Assegnazione di risorse residue del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera

Dispositivo dell'art. 40 bis Decreto "Sostegni"

1. Le risorse residue di cui all'articolo 4-bis, comma 9, lettere a) e b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma l, del medesimo decreto-legge, nel limite di 35 milioni di euro, a seguito di una ricognizione del Commissario che ne attesti l'eccedenza rispetto alle esigenze da soddisfare, possono essere trasferite dalla suddetta contabilità speciale direttamente al comune di Genova e utilizzate per la realizzazione di investimenti di rigenerazione e riqualificazione urbana delle aree sottostanti il viadotto Genova San Giorgio. Il monitoraggio di tali interventi è assicurato da parte del comune ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Contestualmente al trasferimento di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede alla restituzione delle somme erogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a titolo di anticipazione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 109 del 2018, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili per il finanziamento di programmi già previsti nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, individuati con decreto del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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