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Articolo 25 Decreto "Sostegni"

(D.L. 22 marzo 2021, n. 41)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi

Dispositivo dell'art. 25 Decreto "Sostegni"

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e alla legge della provincia autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19(1).

2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2021(1).

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

3-bis. All'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "La dichiarazione di cui al periodo precedente, relativa all'anno d'imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021".

Note

(1) Comma modificato dall'art. 55, comma 1 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

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