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Articolo 20 ter Decreto "Sostegni"

(D.L. 22 marzo 2021, n. 41)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Disposizioni in materia di somministrazioni vaccinali

Dispositivo dell'art. 20 ter Decreto "Sostegni"

1. In relazione alle categorie di persone da vaccinare nel proseguimento della campagna vaccinale, sono considerati categoria prioritaria i malati oncologici nella fase dei controlli programmati cosiddetti "di follow up".

2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di tutelare la salute pubblica e rafforzare la tempestività di risposta del Servizio sanitario nazionale, le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana, in aggiunta alle mansioni relative alla preparazione, all'esecuzione e al controllo della terapia enterale, parenterale e topica che svolgono in presenza del medico, di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2011, sono abilitate all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il SARS-CoV-2.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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