1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment, si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e sussistano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, in via eccezionale e temporanea, ai lavoratori in esubero delle imprese che operano nei predetti porti ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel limite delle risorse aggiuntive pari a 2.703.000 euro per l'anno 2021(1).
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.703.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.
2-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione al 31 dicembre 2021, l'indennità di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, può essere altresì riconosciuta, a domanda, in alternativa alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), ai lavoratori già dipendenti delle imprese di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, operanti nei porti di cui al comma 1 del presente articolo ubicati nella regione Sardegna, che hanno cessato di percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale nell'anno 2020, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora il lavoratore opti per l'indennità di cui al presente comma, l'erogazione della NASpI è sospesa fino al termine del periodo di percepimento dell'indennità stessa(2).