1. All'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 8 il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione per l'anno 2021 è stabilito nell'ambito e a valere sull'importo di cui all'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»;
- b) al comma 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il trattamento di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di spesa pari a 1.290,1 milioni di euro, ripartito in 892,4 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 397,7 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga.»;
- c) il comma 13 è sostituito dal seguente: «13. All'onere derivante dal comma 12, pari a 582,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 707,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sull'importo di cui all'articolo 11, comma 1.».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 299 le parole «5.333,8 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «6.128,3 milioni di euro per l'anno 2021» e le parole «1.503,8 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2.298,3 milioni di euro per l'anno 2021»;
- b) al comma 312 le parole «nel limite massimo di spesa pari a 3.926,5 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 2.576,8 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 1.067,7 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 282 milioni di euro per i trattamenti di CISOA» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di spesa pari a 2.404,1 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 1.435,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 687,1 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 282 milioni di euro per i trattamenti di CISOA»;
- c) il comma 313 è sostituito dal seguente: «313. All'onere derivante dai commi 303 e 312, pari a 3.304,1 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 2.028,0 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 299.».