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Articolo 19 Decreto "Sostegni"

(D.L. 22 marzo 2021, n. 41)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura

Dispositivo dell'art. 19 Decreto "Sostegni"

1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. a) al comma 1, dopo le parole «dicembre 2020» sono aggiunte le seguenti: «e del mese di gennaio 2021»;
  2. b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 301 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.

2-bis. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dal presente articolo, i beneficiari nella domanda dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863, e successive modificazioni

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