1. Nelle more del completamento delle procedure regionali di selezione del personale per il potenziamento dei centri per l'impiego al fine di garantire la continuità delle attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni e delle province autonome e nel rispetto delle convenzioni sottoscritte tra ANPAL Servizi s.p.a. e le singole amministrazioni regionali e delle province autonome, gli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a., in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono prorogati al 31 dicembre 2021. Il servizio prestato dai soggetti di cui al periodo precedente costituisce titolo di preferenza, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi pubblici, compresi quelli per i centri per l'impiego, banditi dalle Regioni e dagli enti ed Agenzie dipendenti dalle medesime.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 61.231.000 per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.