1. Per l'anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo di cui all'articolo 1 del presente decreto in quanto l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 non è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e le altre condizioni previsti dal suddetto articolo 1.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 del presente decreto.
3. I contributi a fondo perduto riconosciuti ai sensi del comma 1 sono concessi nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.