1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è inserito il seguente:
- "4-bis. Nelle more dell'adozione del decreto annuale di cui al comma 4, le amministrazioni preposte continuano a erogare l'assegno di cui al comma 2 sulla base del decreto emanato nell'anno precedente a quello di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196".