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Articolo 64 quinquies Decreto "Semplificazioni bis"

(D.L. 31 maggio 2021, n. 77)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Misure di semplificazione in materia di ricerca clinica

Dispositivo dell'art. 64 quinquies Decreto "Semplificazioni bis"

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all'articolo 16, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "l'attività ambulatoriale" sono inserite le seguenti: ", la ricerca clinica, la comunicazione al paziente";
  2. b) all'articolo 16-bis, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "alla medicina di genere e all'età pediatrica" sono inserite le seguenti: "nonché alla comunicazione tra il medico e il paziente".

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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