1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 16, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "l'attività ambulatoriale" sono inserite le seguenti: ", la ricerca clinica, la comunicazione al paziente";
- b) all'articolo 16-bis, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "alla medicina di genere e all'età pediatrica" sono inserite le seguenti: "nonché alla comunicazione tra il medico e il paziente".
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.