1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 15 è sostituito dal seguente: "15. L'attuazione degli interventi individuati ai sensi del comma 14 è perseguita attraverso la cooperazione tra i livelli istituzionali interessati, con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale che si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'Agenzia per la coesione territoriale, nelle forme e con le modalità definite con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Nelle more dell'adozione della delibera, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021, la cooperazione è perseguita attraverso la sottoscrizione degli accordi di programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale, che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale".