1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di agricoltura e pesca compresi nel PNRR e garantirne l'organicità, sono adottate le seguenti misure di semplificazione:
- a) all'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario";
- b) all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale".