1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 1:
- 1) al comma 1:
- 1.1 all'alinea, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
- 1.2. alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ", limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia";
- 2) il comma 2 è abrogato;
- 3) al comma 3, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
- 4) al comma 4, le parole "Per gli anni 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2019 al 2023";
- 5) al comma 6, le parole "Per gli anni 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2019 al 2023";
- 6) al comma 7, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano ferme le disposizioni relative all'acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente alla costruzione e all'esercizio delle dighe di ritenuta.";
- 7) al comma 10, le parole "Fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2023";
- 8) al comma 15, le parole "Per gli anni dal 2019 al 2022" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2019 al 2023";
- 9) al comma 18, secondo periodo le parole "Fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2023";
- a-bis) all'articolo 4, comma 1, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
1-bis. In caso di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate o dell'Amministrazione penitenziaria, anche connesse all'emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all'articolo 44 del presente decreto si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo 233, comma 1, lettere a), i), m), o) e r), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché alle opere destinate alla realizzazione o all'ampliamento di istituti penitenziari, individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa ovvero, quanto alle opere di edilizia penitenziaria, del Ministro della Giustizia, sentito, in entrambi i casi, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili(1).