1. Al comma 1-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole: "15 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "15 giugno";
- b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini previsti dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della citata legge n. 352 del 1970 sono differiti di un mese".