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Articolo 37 bis Decreto "Semplificazioni bis"

(D.L. 31 maggio 2021, n. 77)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Misure per la prevenzione dell'inquinamento del suolo

Dispositivo dell'art. 37 bis Decreto "Semplificazioni bis"

1. Al fine di prevenire la contaminazione del suolo dovuta all'utilizzo di alcuni tipi di correttivi nell'agricoltura, all'allegato 3, tabella 2.1 "Correttivi calcici e magnesiaci", colonna 3 "Modo di preparazione e componenti essenziali", del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al numero 21 "Gesso di defecazione", dopo le parole: "solfato di calcio" sono aggiunte le seguenti: ". Non sono ammessi fanghi di depurazione";
  2. b) al numero 22 "Carbonato di calcio di defecazione", dopo le parole: "anidride carbonica" sono aggiunte le seguenti: ". Non sono ammessi fanghi di depurazione".

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