1. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni, le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.