Articolo abrogato dall'art. 19, comma 2 del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11.
[1. (1)Su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica, sono rideterminate le modalità di riscossione degli oneri generali di sistema, prevedendo che, anche avvalendosi di un soggetto terzo che possegga caratteristiche di terzietà e indipendenza, le partite finanziarie relative agli oneri possano essere destinate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali senza entrare nella disponibilità dei venditori.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica(2).]
Note
(1)
Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
(2)
L'art. 11, comma 5-octies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto che "La rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è effettuata entro il 30 giugno 2022".