1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Codice dell'ambiente, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 7 bis
- 1) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.";
- 2) il comma 2-ter è abrogato;
- b) dopo l'allegato I alla Parte seconda, è inserito l'allegato I-bis, di cui all'allegato I al presente decreto;
- b-bis) all'articolo 6, dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. Nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma 9".