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Articolo 257 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

(Semplificazione e svolgimento in modalitą decentrata e telematica delle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti)

Dispositivo dell'art. 257 Decreto "Rilancio"

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine dell'emergenza epidemiologica in corso i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale si possono applicare anche alle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti, ivi incluso quello di magistratura, indette anche congiuntamente ad altre Amministrazioni. Il Presidente della Corte medesima determina, con proprio decreto, le modalità tecniche per l'applicazione del presente articolo.

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