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Articolo 249 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

(Semplificazione e svolgimento in modalitą decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni)

Dispositivo dell'art. 249 Decreto "Rilancio"

1. [A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 248, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell'articolo 247, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 247, possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](1).

1-bis. [Le modalità di presentazione della domanda di partecipazione di cui al comma 4 dell'articolo 247 si applicano anche alle procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](1).

2. Per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 259 e 260.

Note

(1) I commi 1 e 1-bis sono stati abrogati dall'art. 2, comma 1 del D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.

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