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Articolo 224 ter Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 09/10/2024]

Sostenibilitą delle produzioni agricole

Dispositivo dell'art. 224 ter Decreto "Rilancio"

1. Al fine di migliorare la sostenibilità delle varie fasi del processo produttivo del settore vitivinicolo, è istituito il sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, come l'insieme delle regole produttive e di buone pratiche definite con uno specifico disciplinare di produzione. I requisiti e le norme tecniche che contraddistinguono il disciplinare di produzione sono aggiornati con cadenza almeno annuale, con l'obiettivo di recepire i più recenti orientamenti in materia di sostenibilità economica, ambientale e sociale e si traducono in specifiche modalità produttive e gestionali, sottoposte a monitoraggio ai sensi del comma 2.

2. Al fine di definire e aggiornare il disciplinare di produzione di cui al comma 1, nonché di valutare l'impatto delle scelte operate, è istituito il sistema di monitoraggio della sostenibilità e delle aziende della filiera vitivinicola italiana, i cui indicatori sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. I dati e le informazioni ricavati dal sistema di monitoraggio di cui al comma 2 confluiscono nella rete di informazione contabile agricola di cui al regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, che, a questo fine, adegua il relativo sistema di rilevazione, in conformità alla comunicazione della Commissione europea 20 maggio 2020, relativa alla strategia dal produttore al consumatore.

4. In sede di prima applicazione, il disciplinare di cui al comma 1 si basa sulle linee guida nazionali di produzione integrata per la filiera vitivinicola, di cui alla legge 3 febbraio 2011, n. 4, alle cui procedure si fa riferimento per l'adesione al sistema di certificazione, opportunamente integrate introducendo i principi della sostenibilità richiamati, quale sintesi dei migliori sistemi di certificazione esistenti a livello nazionale.

5. Il disciplinare di cui al comma 1 è approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere dell'Organismo tecnico scientifico di produzione integrata di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014.

6. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto dei principi e delle procedure di cui al presente articolo, la certificazione della sostenibilità del processo produttivo può essere estesa ad altre filiere agroalimentari.

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