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Articolo 220 bis Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Interventi urgenti per la corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi a prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

Dispositivo dell'art. 220 bis Decreto "Rilancio"

1. Al fine di contenere l'impatto economico sulle attività professionali conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19, l'apposito capitolo sul quale gravano le spese per il pagamento delle prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, iscritto nel programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" della missione 1 "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alla corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi alle predette prestazioni professionali, in riferimento agli anni pregressi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

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