1. Al fine di fronteggiare le emergenze derivanti dall'epidemia da COVID-19 e di favorire la ripresa delle attività portuali, all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) la lettera d) del comma 4 è abrogata;
- b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
- "4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali né mediante le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 del presente articolo né tramite il ricorso all'impresa o all'agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'articolo 17, la nave è autorizzata a svolgere le operazioni in regime di autoproduzione a condizione che:
- a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;
- b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo rispetto all'organico della tabella di sicurezza e di esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni;
- c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata prestata idonea cauzione.
- 4-ter. L' autorizzazione di cui al comma 4-bis è rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni ivi previsti. Tale autorizzazione non è compresa nel numero massimo di cui al comma 7".
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotti dal comma 1 del presente articolo, anche relativamente alla determinazione del corrispettivo e della cauzione e alla fissazione dei termini del procedimento, tenendo conto delle esigenze di economicità dei servizi di trasporto pubblico locale di corto raggio.