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Articolo 198 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Istituzione fondo compensazione danni settore aereo

Dispositivo dell'art. 198 Decreto "Rilancio"

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali, diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Decreto "Cura Italia", in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti. L'accesso al fondo di cui al presente comma è consentito esclusivamente agli operatori che alla data di presentazione della domanda di accesso applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, nonché ai dipendenti di terzi da essi utilizzati per lo svolgimento della propria attività, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione nonché le modalità di recupero dei contributi eventualmente riconosciuti ai vettori che non abbiano ottemperato a quanto disposto dal secondo periodo. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

1-bis. La misura di cui al comma 1 si applica, nel limite di 16 milioni di euro a valere sulle risorse ivi previste, anche per la compensazione dei danni subiti dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

[[Relazione illustrativa. La crisi delle aerolinee è riconosciuta a livello mondiale. È riconosciuta, altresì, come necessaria una rapida ripartenza del traffico aereo non appena saranno ripristinate le condizioni di sicurezza sanitaria. La proposta normativa prevede l’istituzione di un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzato a ristorare i danni subiti dagli operatori nazionali, diversi da quelli previsti dall’articolo 79, comma 2, del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'ENAC, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti, per i danno subiti dalla riduzione dei traffici determinata dalla misure di prevenzione e contenimento del virus COVID- 19. Costituisce condizione necessaria per l’accesso al fondo l’applicazione da parte degli operatori ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012, nonché ai dipendenti di terzi da essi utilizzati per lo svolgimento della propria attività, di trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.]]

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