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Articolo 172 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Altre disposizioni

Dispositivo dell'art. 172 Decreto "Rilancio"

1. Le cessioni di cui all'articolo 169 si considerano cessioni di rami di azienda ai fini del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 Testo unico IVA. Agli atti aventi a oggetto le cessioni di cui al periodo precedente, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

2. Nelle cessioni di cui all'articolo [[n169rilnacio]], al soggetto cessionario e al soggetto cedente si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per l'ente-ponte e per l'ente sottoposto a risoluzione dall'articolo 15 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49.

3. I componenti positivi derivanti dagli interventi a sostegno della cessione di cui all'articolo 169 non concorrono, in quanto esclusi, alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione netta del cessionario. Le spese sostenute dal cessionario nell'ambito delle misure di ristrutturazione aziendale sovvenzionate con i contributi di cui all'articolo 169, comma 1, lettera d), sono comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e dal valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Il cessionario non è obbligato solidalmente con il cedente ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. Sono escluse dalla cessione le controversie relative ad attività e passività escluse dalla stessa e le relative passività.

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