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Articolo 170 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Cessione del compendio

Dispositivo dell'art. 170 Decreto "Rilancio"

1. Qualora le offerte vincolanti per l'acquisto del Compendio Ceduto prevedano quale condizione la concessione di misure di sostegno pubblico, la Banca d'Italia le trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze. Sono trasmesse le sole offerte per le quali la Banca d'Italia attesta che:

  1. a) l'offerente ha una situazione patrimoniale, finanziaria e organizzativa idonea, anche in relazione alla dimensione dei suoi attivi rapportati a quelli del Compendio Ceduto, a sostenere l'acquisizione del Compendio Ceduto e a integrare quest'ultimo nei propri processi e nella propria organizzazione aziendale entro un anno dall'acquisizione;
  2. b) tra l'offerente e la banca posta in liquidazione coatta amministrativa non sussistono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 23 del Testo unico bancario;
  3. c) l'offerente è autorizzato a svolgere l'attività bancaria e le altre attività svolte dalla banca in liquidazione coatta amministrativa in relazione al Compendio Ceduto;
  4. d) il Compendio Ceduto non comprende le passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
  5. e) non vi sono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Testo unico bancario.

2. La Banca d'Italia attesta che:

  1. a) la cessione non è attuabile senza ricorso al sostegno pubblico, evidenziando le motivazioni per le quali il supporto pubblico è necessario per l'ordinato svolgimento della liquidazione, anche alla luce delle valutazioni espresse dal sistema di garanzia dei depositi in merito alla possibilità di effettuare interventi ai sensi dell'articolo 96 bis del Testo unico bancario; qualora siano state presentate offerte che non prevedono il sostegno pubblico la Banca d'Italia motiva le ragioni dell'esclusione delle stesse;
  2. b) le offerte sono state individuate, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente, in conformità al quadro normativo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato;
  3. c) le offerte trasmesse sono idonee a garantire la liquidazione ordinata della banca e il mantenimento della redditività a lungo termine del soggetto risultante dalla cessione, indicando per ciascuna di esse le ragioni sottese alla propria valutazione.

3. Le offerte di acquisto del Compendio Ceduto contengono gli impegni previsti ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, inclusa la comunicazione della Commissione Europea 2013/C-216/01, con particolare riguardo a quelli ivi stabiliti dal paragrafo 6.4, al divieto di utilizzo dei segni distintivi della banca in liquidazione coatta amministrativa e agli ulteriori impegni eventualmente indicati dalla Commissione europea, nella decisione o nell'autorizzazione di cui all'articolo 169, comma 5, al fine di limitare le distorsioni della parità concorrenziale e assicurare la redditività dell'Acquirente dopo l'acquisizione.

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