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Articolo 168 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Ambito di applicazione

Dispositivo dell'art. 168 Decreto "Rilancio"

1. Il presente Capo si applica alle banche, diverse dalle banche di credito cooperativo, con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro, sottoposte a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, il "Testo unico bancario") dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

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