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Articolo 158 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione

Dispositivo dell'art. 158 Decreto "Rilancio"

1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la sospensione dei termini processuali prevista dall'articolo 83, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione.

[[Relazione illustrativa. Al fine di garantire una maggior certezza relativamente ai termini per la notifica del ricorso avverso l’avviso di accertamento, si introduce una disposizione la cui natura interpretativa è chiaramente indicata dal richiamo espresso all’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. In particolare, si prevede che la sospensione dei termini processuali di cui all’articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione stabilita dalla procedura di accertamento con adesione. Pertanto, in caso di istanza di adesione presentata dal contribuente, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione “per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza”, prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sia la sospensione prevista dal suddetto articolo 83.]]

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