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Articolo 142 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA

Dispositivo dell'art. 142 Decreto "Rilancio"

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127:

  1. a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  2. "1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:
  3. a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  4. b) liquidazione periodica dell'IVA;
  5. c) dichiarazione annuale dell'IVA.";
  6. b) il comma 1-bis è abrogato.

[[Relazione illustrativa. La norma in commento, nel modificare il comma 1 dell’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 127 del 2015, sostituito dall’articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, dispone che l’avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell’Agenzia delle entrate sia rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021. Il comma 1-bis del medesimo articolo 4 viene abrogato in quanto il riferimento alla bozza della dichiarazione annuale IVA, per la quale viene confermato l’avvio con riguardo alle operazioni IVA del 2021, è ora contenuto nel comma 1 dello stesso articolo 4. La modifica normativa si rende opportuna in considerazione delle difficoltà che la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che, in particolare, comporterà un ritardo nell’adozione del nuovo tracciato della fattura elettronica approvato con provvedimento del 28.02.20, nonché - in capo agli esercenti con volume d’affari inferiore a 400.000 euro - un probabile ritardo di adeguamento all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro il termine del 1° luglio 2020.]]

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