1. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni di cui all'articolo 16 e il termine di cui all'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato.".
2. All'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto e' equiparato all'aula di udienza. La partecipazione da remoto all'udienza di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Con uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza e le Commissioni tributarie presso cui è possibile attivarla. I giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza.".
3. In deroga al criterio previsto dall'articolo 37, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la ripartizione delle somme del contributo unificato tributario per l'anno 2020 avviene per ciascuna Commissione tributaria sulla base del numero dei giudici e del personale in servizio nell'anno 2020.
[[Relazione illustrativa. Il comma 1 del presente articolo sospende dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini previsti per il computo delle sanzioni da irrogare per ritardato versamento totale o parziale del contributo unificato di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (TUSG). Per il medesimo periodo si applica la sospensione del termine previsto dall’articolo 248 del TUSG in materia di invito al pagamento del contributo unificato. Con il comma 2 viene integralmente sostituito il comma 4 dell’articolo 16 del decreto legge n.119/2019, relativo alle procedure da seguire per lo svolgimento dell’udienza a distanza sia pubblica sia in camera di consiglio. La nuova disciplina permette l’utilizzo del collegamento da remoto non solo per le parti processuali ma anche per i giudici e il personale amministrativo. Inoltre, soltanto le parti possono richiedere l’udienza a distanza nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con un atto successivo da notificarsi alle controparti. Tale richiesta deve essere effettuata prima della comunicazione dell’avviso di trattazione dell’udienza di cui all'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Le regole tecniche e l’individuazione delle Commissioni tributarie preso le quali è possibile attivare l’udienza a distanza sono demandate all’adozione di decreto direttoriale del Dipartimento delle finanze previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e dell’AGID. Infine, si prevede che i giudici tributari, sulla base di criteri fissati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, possono disporre l’udienza a distanza e quindi autorizzare l’ufficio di segreteria a comunicare alle parti lo svolgimento dell’udienza con collegamento da remoto. Il comma 3 consente la ripartizione delle somme CUT relative al solo anno 2020, derogando ai criteri previsti dal comma 13 dell’art. 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che individuano le Commissioni tributarie c.d. “virtuose”. Tale regola appare coerente con le disposizioni emergenziali contenute nel decreto legge n. 18/2020, che hanno disposto la sospensione delle udienze nel processo tributario e dei depositi dei provvedimenti giurisdizionali a partire dal 9 marzo 2020 e fino all’11 maggio 2020. Ne consegue che la ripartizione delle somme riferibili al corrente anno avverrà esclusivamente sulla base del numero di giudici tributari e di personale amministrativo in servizio nell’anno 2020.]]