1. Gli enti territoriali possono, con propria legge o regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo del tributo provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale. Le regioni e gli enti locali possono stabilire anche un importo massimo sul quale applicare la percentuale di riduzione delle somme dovute oppure un importo fisso, alternativo alla percentuale(1).
1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per le entrate delle regioni e degli enti locali, per le quali la riscossione avviene esclusivamente mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241(1).






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