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Articolo 75 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennitą

Dispositivo dell'art. 75 Decreto "Rilancio"

1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

  1. "1-bis. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.".

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