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Articolo 53 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 09/10/2024]

Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati

Dispositivo dell'art. 53 Decreto "Rilancio"

1. In deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che vieta ai soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti, i suddetti soggetti, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia di COVID-19, accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.

1-bis. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia di COVID-19, l'importo degli aiuti non rimborsati può essere rateizzato fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili, comprensive degli interessi.

1-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

1-quater. In ragione delle straordinarie condizioni economiche determinatesi a seguito della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, la disposizione di cui al comma 1 si applica agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022, C (2022) 1890, recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", e successive modificazioni(1).

[[Relazione illustrativa Come regola generale della normativa europea sugli aiuti di Stato, le imprese che hanno beneficiato di aiuti illegali e incompatibili e che sono destinatarie di un ordine di recupero pendente in virtù di una Decisione della Commissione europea non possono beneficiare di ulteriori aiuti fino al completo recupero. Questo principio (c.d. principio Deggendorf) fa parte di tutte le linee guida sulla compatibilità degli aiuti di Stato e dei regolamenti generali di esenzione per categoria. Detto principio già non si applica - per espressa previsione normativa europea - nei casi di indennizzo dei danni derivanti da calamità naturale. Analogamente, considerata la qualifica di evento eccezionale della pandemia covid-19 e, quindi, l’assoluta eccezionalità, temporaneità e la natura emergenziale delle misure di aiuti di Stato adottate per l’emergenza covid-19, in conformità con il Temporary Framework della Commissione europea, la stessa Commissione, attese anche le circostanze specifiche dell’epidemia COVID-19 e l’impatto sull’economia, ha comunicato che questo principio non si applica alle misure di cui al Temporary Framework per sostenere l’economia nel contesto dell’epidemia di coronavirus. Pertanto, solo nel caso di aiuti concessi conformemente alle misure di cui al quadro temporaneo della Commissione europea e solo per il periodo di vigenza dello stesso, possono essere concessi aiuti anche a imprese che hanno ancora l’obbligo di rimborsare ulteriori aiuti illegali e incompatibili, fermo restando l’adempimento di tale obbligo. Un approccio simile fu adottato nel contesto del quadro temporaneo al momento della crisi finanziaria del 2008. Pertanto, attesa la norma nazionale che prevede il divieto generale di concedere aiuti alle imprese soggette ad un ordine di recupero pendente ai sensi dell’art.46 della legge n.234 del 24 dicembre 2012, in considerazione dell’applicabilità del richiamato quadro temporaneo, si rende necessario disporre una deroga alla suddetta norma nazionale, limitata nel merito e nel tempo, come sopra descritto, per le misure di aiuti adottate per l’emergenza covid-19 conformemente al quadro temporaneo della Commissione europea e per il periodo di vigenza dello stesso. L’erogazione dell’aiuto sarà disposto al netto di quanto il soggetto beneficiario è tenuto a restituire e che non è ancora stato recuperato.]]

Note

(1) I commi 1-bis e 1-ter sono stati inseriti dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41. Il comma 1-quater è stato inserito dal D.L. 17 maggio 2022, n. 50.

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