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Articolo 38 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Rafforzamento del sistema delle start-up innovative

Dispositivo dell'art. 38 Decreto "Rilancio"

1. Per il rafforzamento, sull'intero territorio nazionale, degli interventi in favore delle start-up innovative, alla misura di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 del 13 novembre 2014, sono destinate risorse aggiuntive pari a euro 100 milioni per l'anno 2020, destinate al rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato.

2. Per sostenere le start up innovative, come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche attraverso nuove azioni volte a facilitare l'incontro tra le stesse imprese e gli ecosistemi per l'innovazione, per l'anno 2020 sono destinati 10 milioni di euro per la concessione alle start up innovative di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzate all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», alle condizioni e con le modalità e i termini definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2-bis. Al fine di promuovere il sistema delle start-up italiane e, più in generale, le potenzialità del settore dell'impresa innovativa nell'affrontare l'emergenza derivante dal COVID-19 e la fase di rilancio, il decreto di cui al comma 2 destina fino al 5 per cento delle risorse di cui al medesimo comma 2 al finanziamento di iniziative:

  1. a) di comunicazione sul sistema italiano delle start-up, con specifica attenzione alle iniziative avviate al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dal COVID-19 e a quelle finanziate con le risorse di cui al comma 2;
  2. b) di promozione e valorizzazione delle attività delle imprese innovative, delle start-up e del sistema di cui al comma 2, anche al fine di promuovere il raccordo tra imprese innovative e imprese tradizionali;
  3. c) di informazioni relative alle iniziative condotte in questo settore in attuazione di quanto stabilito ai sensi del comma 2.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell'apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012 e delle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente comma, ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma destinate agli investimenti iniziali, con le modalità individuate al primo periodo, da effettuare nel capitale di ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa, e le risorse di investitori regolamentati o qualificati. La misura massima degli investimenti iniziali di cui al presente comma che ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa può ottenere è pari a quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione di euro. Con il medesimo decreto di cui al secondo periodo è stabilita, inoltre, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, la quota da destinare agli eventuali investimenti successivi(1).

4. Al fine di incentivare le attività di ricerca e sviluppo per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, all'articolo 1, comma 200, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «università e istituti di ricerca» sono aggiunte le seguenti: «nonché con start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

5. Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, è prorogato di 12 mesi. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi. Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.

6. Ai fini del rilascio delle garanzie del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore delle start-up innovative come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle PMI innovative previste dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, è riservata una quota pari a 200 milioni di euro a valere sulle risorse già assegnate al Fondo, alla quale le predette imprese accedono sulla base delle modalità, tempo per tempo vigenti, ivi incluse le disposizioni applicabili previste dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

7. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

  1. «Art. 29-bis Incentivi in regime "de minimis" all'investimento in start-up innovative
  2. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.
  3. 2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. La detrazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.
  4. 3. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.».

8. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 33, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:

  1. "9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative; la detrazione si applica alle sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento ed è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 300.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. La detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla parte di investimento che eccede il limite di cui al secondo periodo, è fruibile esclusivamente la detrazione di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"".

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dai commi 7 e 8.

10. All'articolo 26-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole "di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 500.000", sono sostituite dalle seguenti: "di almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 250.000".

11. Le agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, in favore delle start up innovative localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano sono altresì riconosciute alle start up innovative localizzate nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, specificati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

12. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale a livello nazionale, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo per l'intrattenimento digitale denominato «First Playable Fund», con dotazione iniziale di 4 milioni di euro per l'anno 2020.

13. Il Fondo di cui al comma 12 è finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogiochi, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, e per un importo da 10.000 euro a 200.000 euro per singolo prototipo.

14. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 12 vengono assegnati dietro presentazione di una domanda da parte delle imprese che abbiano i requisiti di ammissione di cui al successivo comma 16. I contributi potranno essere utilizzati esclusivamente al fine della realizzazione di prototipi. A tal fine si considerano come spese ammissibili:

  1. a) prestazioni lavorative svolte dal personale dell'impresa nelle attività di realizzazione di prototipi;
  2. b) prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti o ad altre imprese finalizzate alla realizzazione di prototipi;
  3. c) attrezzature tecniche (hardware) acquistate per la realizzazione dei prototipi;
  4. d) licenze di software acquistate per la realizzazione dei prototipi.

15. In tutti i casi, il videogioco deve essere destinato alla distribuzione commerciale.

16. Sono ammesse ai contributi di cui al comma 13, le imprese che:

  1. a) abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;
  2. b) siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo di cui al comma 13;
  3. c) abbiano capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitali, sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone;
  4. d) siano in possesso di classificazione ATECO 58.2 o 62.

17. L'impresa beneficiaria è tenuta a realizzare il prototipo di videogioco entro il termine di 18 mesi dal riconoscimento dell'ammissibilità della domanda di cui al comma 14 da parte del Ministero dello sviluppo economico.

18. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite: le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse; le spese ammissibili; le modalità di erogazione del contributo; le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca.

19. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 314 milioni di euro per l'anno 2020, e delle minori entrate valutate in 72,55 milioni di euro per l'anno 2021 e in 41,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Note

(1) Comma modificato dal D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6.

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