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Articolo 36 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Partecipazione al Fondo di Garanzia pan europeo della Banca Europea per gli Investimenti e allo strumento di sostegno temporaneo per attenuare il rischio di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE)

Dispositivo dell'art. 36 Decreto "Rilancio"

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con la Banca europea per gli Investimenti gli accordi necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di Garanzia paneuropeo, costituito dal Gruppo Banca Europea per gli Investimenti per il sostegno agli Stati membri nel fronteggiare la crisi derivante dalla pandemia COVID-19. In attuazione dei predetti accordi il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, incondizionata e a prima richiesta, a favore della Banca Europea per gli investimenti. Il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a stipulare l'accordo con la Commissione europea concernente le modalità di pagamento della controgaranzia che gli Stati membri possono prestare quale contributo dello strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID-19 e a rilasciare la relativa garanzia dello Stato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Annualmente, con la legge di bilancio, sulla base dell'evoluzione delle misure di cui al comma 1, possono essere stanziate ulteriori risorse a presidio delle garanzie dello Stato o per il rimborso delle linee di liquidità concesse dalla Banca europea degli investimenti in caso di escussione ai sensi degli accordi stipulati nell'ambito del Fondo di garanzia paneuropeo di cui al comma 1. Per la gestione del fondo di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria centrale.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

[[Relazione illustrativa e tecnica La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha proposto la creazione di un fondo di garanzia paneuropeo da 25 miliardi di euro per il sostegno agli Stati membri nella risposta alla crisi derivante dalla pandemia Covid-19, denominato “Pan-European Guarantee Fund” (EGF). L’obiettivo del Fondo è garantire principalmente a piccole e medie imprese (PMI), imprese a media capitalizzazione, grandi imprese, nonché ad enti pubblici, liquidità e accesso a finanziamenti per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza pandemica. Il Fondo consentirebbe di erogare fino a circa 200 miliardi di euro principalmente nella forma di garanzie e prestiti diretti (della BEI o del Fondo Europeo per gli Investimenti-FEI, entrambi con merito di credito AAA) o indiretti (tramite intermediari finanziari e banche di promozione nazionale) a favore dei suddetti beneficiari finali. Il Fondo sarà costituito dalle garanzie (irrevocabili, incondizionate e di prima perdita) fornite dagli Stati membri dell'Unione europea al Gruppo BEI (BEI e FEI) su base proporzionale, in rapporto alle quote di partecipazione azionaria nella BEI. Il contributo dell’Italia alla garanzia, pari alla sua quota capitale nella Banca, ammonta al 18,78 per cento di 25 miliardi di euro, cioè XXX milioni di euro. Il Fondo, la cui costituzione è stata sostenuta dall’Eurogruppo (9 aprile 2020) e dal Consiglio europeo (23 aprile 2020), consentirebbe al Gruppo BEI di erogare fino a circa 200 miliardi di euro aggiuntivi rispetto all’attività ordinaria, nella forma di diversi strumenti di finanziamento (garanzie, controgaranzie, prestiti, partecipazione azionaria). La leva è stata stimata di circa 8 volte rispetto alla consistenza del Fondo, sulla base del programma europeo esistente di sostegno alle PMI COSME (per il sostegno della competitività e sostenibilità delle PMI europee sui mercati), ma dipenderà dalla tipologia di strumento utilizzato. Il valore effettivo del moltiplicatore dipenderà dal paniere di prodotti finanziati, che è a sua volta funzione delle esigenze dei mercati, della capacità di assorbimento e dei vincoli operativi del Fondo. Il Fondo sarà aperto anche al contributo della Commissione europea e avrà natura temporanea. Gli Stati membri, chiamati a partecipare al Fondo fornendo la propria quota di garanzie, potranno, alternativamente, versare una parte della propria quota di contribuzione al momento dell’adesione oppure fruire di una linea di liquidità (prestiti) che la BEI metterà a disposizione di ciascuno per rimborsare le somme dovute da ciascuno Stato membro in caso di escussione delle garanzie. Dato l’elevato livello di rischio atteso, la probabilità che il Fondo registri perdite finanziarie è elevata. Nel caso una garanzia venga chiamata, la BEI anticiperebbe gli importi al beneficiario (e.g. PMI) garantito e chiederebbe agli Stati membri aderenti al Fondo il versamento della rispettiva quota garantita, a intervalli di tempo regolari, da concordare. L’escussione avverrebbe, quindi, a valere sulla quota di garanzia nominale impegnata, che potrà essere finanziata da una linea di liquidità, aperta dalla BEI agli Stati membri interessati per consentire un rimborso graduale dell’impegno. Tale meccanismo consente di non gravare i bilanci nazionali dell’intero importo della garanzia nominale da versare nel Fondo, ma di impegnarlo solo se e quando la garanzia venisse escussa. Lo strumento avrebbe la natura di garanzia solidale (joint and several) e consentirebbe, quindi, la condivisione del rischio tra gli Stati membri aderenti al Fondo; ogni contributore parteciperebbe alla garanzia complessiva che offre una copertura estesa a tutto il portafoglio del Fondo e quindi a tutti gli Stati membri partecipanti, ma il rischio assunto da ciascuno Stato membro sarebbe limitato al contributo al Fondo di garanzia. Lo schema di condivisione del rischio consentirebbe pertanto di ridurre il costo medio della garanzia rispetto agli schemi nazionali. Le caratteristiche del Fondo, tra cui i criteri di eleggibilità, la tipologia dei prodotti offerti, la struttura dei prezzi e i livelli di rischio sarebbero approvati dagli Stati membri alla firma degli accordi di contribuzione. Una loro modifica dovrebbe essere approvata da un Comitato dei Contributori, che farebbe parte della governance del Fondo insieme ai rappresentanti delle strutture direttive della BEI e del FEI. Le operazioni del Fondo dovrebbero essere approvate prima dal Comitato dei Contributori e dovrebbero poi seguire il consueto iter che prevedere l’approvazione del Consiglio di Amministrazione. Lo schema di governance è simile a quello attuale predisposto per il FEIS (Fondo Europeo per gli Investimenti Sostenibili) del Piano Europeo per gli Investimenti (i.e. Piano Juncker) per il periodo 2015-2020 e rinnovato (InvestEU) per il periodo 2021-2027, che ha dato prova di efficacia ed efficienza nella mobilizzazione di ingenti risorse per investimenti rischiosi in Europa, di cui l’Italia ha particolarmente beneficiato. Il Fondo finanzierà operazioni negli Stati contributori con un solo vincolo di concentrazione relativo ai tre maggiori contributori (Italia, Franca e Germania, che detengono la stessa quota nel capitale BEI, e quindi contribuiranno al Fondo nello stesso modo). Il vincolo prevede che, per questi tre Paesi, i finanziamenti possano essere garantiti fino al 50 per cento del Fondo di garanzia. L’obiettivo del Fondo è quello di finanziare operazioni con un alto profilo di rischio e beneficiari finali considerati solidi nel lungo periodo ma che sono in difficoltà a causa della crisi Covid-19, con un focus sulle PMI e sul settore privato. Non è prevista una remunerazione della garanzia ai contributori; i proventi derivanti dalla remunerazione di alcuni dei prodotti offerti saranno destinati alla copertura delle spese di gestione del Fondo e le eventuali eccedenze utilizzate per l’eventuale escussione delle garanzie. Per limitare l’impatto sul capitale e sugli indicatori finanziari del Gruppo, il Fondo sarà contabilizzato fuori bilancio (off balance-sheet). Tuttavia è previsto un impatto sul bilancio della Banca data la natura di alcuni prodotti che implica partecipazioni (strumenti di tipo funded); inoltre la Banca si impegnerà a mantenere la liquidità del Fondo a livelli adeguati, con effetti contenuti sugli indicatori di liquidità della BEI/del Gruppo BEI. Il Gruppo BEI e i paesi contributori dovrebbero delineare un’adeguata struttura di provvigioni per la copertura delle spese di gestione del Fondo, per la cui amministrazione non è prevista l’assunzione di nuovo personale. Il Fondo farà leva sulle strutture e i prodotti del Gruppo BEI già in essere (garanzie, ABS, linee di liquidità, capitale di rischio) e sui suoi rapporti commerciali consolidati. Il principale strumento sarà quello delle c.d. garanzie limitate (capped). Mediante tale prodotto, il FEI (controgarantito dal Fondo) fornirà agli intermediari finanziari una garanzia a parziale copertura della perdita attesa di un portafoglio di crediti. La BEI potrà ulteriormente integrare tale garanzia limitata mediante una garanzia illimitata (uncapped) coprendo interamente il rischio dell’operazione. Grazie alla copertura del Fondo (che godrà di rating AAA) il Gruppo BEI potrà offrire agli intermediari finanziari garanzie a costo ridotto nonostante l’elevata rischiosità del portafoglio di crediti garantiti. In tal modo, gli intermediari finanziari potranno a loro volta trasferire tale vantaggio finanziario ai beneficiari finali. Al fine di garantire l’accesso alla liquidità anche alle imprese di maggiori dimensioni, la BEI potrà offrire anche prodotti “funded”. Il Fondo sarà utilizzato dal Gruppo BEI per investire anche in tranche più rischiose (mezzanine) di operazioni ABS e cartolarizzazioni sintetiche. In tal modo, il Gruppo BEI contribuirebbe a liberare risorse degli intermediari finanziari per erogare un volume maggiore di prestiti alle imprese. Il Fondo effettuerà inoltre investimenti quasi-equity, venture capital e private equity limitati a garantire capitale di rischio per specifici settori di mercato (come il settore delle imprese più innovative). Il volume di risorse maggiore sarà dedicato alle garanzie e altri strumenti di sostegno diretto o indiretto alle imprese rispetto a investimenti in equity. Pertanto l’Italia, tra i principali beneficiari del Gruppo BEI per i prodotti a sostegno delle PMI, potrebbe beneficiare del contributo del Fondo più che proporzionalmente rispetto al proprio contributo alla garanzia, anche in confronto ad altri Stati membri che, tradizionalmente, ricevono maggiori investimenti in forma di capitale di rischio.]]

Ratio Legis



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