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Articolo 33 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato

Dispositivo dell'art. 33 Decreto "Rilancio"

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, per i contratti bancari, ai fini dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98 quater del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito e hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso.

2. La disciplina di cui al comma 1 si applica, altresì, ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private, e dell'articolo 1888 del Codice Civile.

2-bis. Nell'ambito delle misure di cui al presente articolo volte a semplificare gli adempimenti concernenti i contratti finanziari e assicurativi e in considerazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, gli articoli 4-sexies, 4-septies, 4-decies, 193-quinquies e 194-septies del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella formulazione vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165, e le disposizioni regolamentari emanate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi del menzionato articolo 4-sexies, comma 5, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2020(1)(2)(3).

[[ Relazione illustrativa L’articolo prevede disposizioni che – tenendo conto delle limitazioni imposte dai recenti Decreti della Presidenza del Consiglio per far fronte alla situazione di emergenza conseguente all’epidemia di COVID-19 – introducono modalità semplificate di conclusione dei contratti aventi ad oggetto la prestazione dei servizi di investimento, di adesione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e assicurativi. Le disposizioni mirano ad assicurare la continuità nell’accesso a tali servizi e prodotti, da parte degli investitori, agevolando la conclusione a distanza dei nuovi contratti attraverso modalità semplificate di scambio del consenso, che consentono di superare difficoltà operative conseguenti all’attuale situazione di emergenza. Tale disciplina – che si applica ai rapporti contrattuali relativi a tutte le categorie di clienti – opera principalmente nell’interesse della clientela al dettaglio, potenzialmente più esposta alle limitazioni imposte dalla crisi nell’accesso ai servizi finanziari, in quanto non sempre in possesso delle dotazioni e strumentazioni informatiche e telematiche necessarie alla conclusione a distanza dei relativi contratti. La norma ha carattere eccezionale e, pertanto, regola i soli contratti conclusi tra la data di entrata in vigore e la cessazione dello stato di emergenza. Il comma 1, primo periodo, prevede – in deroga a quanto previsto dall’articolo 20, comma 1- bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale - “CAD”) – che il consenso del cliente prestato mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo, soddisfi il requisito della forma scritta richiesta dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (“TUF”) e abbia l’efficacia probatoria di cui all’articolo 2702 del codice civile. Si prevedono, in ogni caso, alcune ulteriori condizioni minime, dirette a rafforzare la connessione tra il consenso ed il suo autore, in aggiunta a quelle già previste dal TUF e dal CAD. In tal modo, si conferisce certezza giuridica alle relazioni concluse durante il periodo emergenziale attraverso gli strumenti di comunicazione di più diffuso utilizzo, eliminando il rischio che i relativi contratti risultino affetti da nullità ed assicurando agli stessi adeguata efficacia probatoria. Il comma 1, secondo periodo, prevede un regime speciale per la consegna, da parte dell’intermediario, della documentazione contrattuale rilevante. In particolare, il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente su supporto durevole. La copia del contratto e la documentazione informativa prescritta devono, in ogni caso, essere consegnate all’investitore alla prima occasione utile successiva allo stato di emergenza. Il comma 1, ultimo periodo, introduce un regime speciale relativo alle modalità di esercizio dei diritti di legge o contrattuali da parte del cliente, ivi compreso, ove applicabile, il diritto di recesso, fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. Il comma 2 estende l’applicazione della disciplina di cui al comma 1, prevedendo che le modalità di sottoscrizione e le comunicazioni semplificate ivi previste, soddisfino i requisiti di forma previsti per i contratti assicurativi dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (“Codice delle assicurazioni private”) e dal codice civile.]]

Note

(1) Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto (con l'art. 72, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo continuano ad applicarsi sino al 15 ottobre 2020.
(2) Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2020.
(3) Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che il termine previsto dal presente articolo è prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.

Ratio Legis




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