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Articolo 26 bis Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura

Dispositivo dell'art. 26 bis Decreto "Rilancio"

1. Per l'esercizio finanziario 2020, al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono destinati 10 milioni di euro per interventi a favore di soggetti esposti al rischio di usura.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto(1).

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, della L. 17 luglio 2020, n. 77.

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